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Art.
7 – (Testo approvato alla Camera ) Revisione
e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione,pubblicità e trasparenza
Il Governo è delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 1, comma 35, della legge 6
novembre 2012, n. 190. (Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione. (12G0213))
e) razionalizzazione e precisazione
degli obblighi di pubblicazione
nel sito istituzionale, ai fini
di eliminare le duplicazioni e di consentire
che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche
dati detenute da pubbliche amministrazioni
( #OpenData )
g) individuazione
dei soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi
di trasparenza ( Sanzioni )
h) fermi
restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di
informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla
titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni ( #FOIA )
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